Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, va fatta applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, rimettendo in termini il ricorrente.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2837 del 22 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.