Il TAR Milano chiarisce che, ad onta delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, la stazione appaltante conserva in ogni modo il potere di disporre l’esclusione delle offerte tecniche che di fatto non rispettano i requisiti minimi previsti dalla legge di gara, in quanto tali offerte configurano la presentazione di un prodotto che, ponendosi al di sotto degli “standard” minimi chiesti dall’amministrazione, realizza un vero e proprio “aliud pro alio”; la radicale mancanza di livelli essenziali dell’offerta tecnica non permette la valutazione della stessa e impone l’esclusione del concorrente per la sostanziale inidoneità dello stesso nei termini richiesti dalla stazione appaltante; non è necessario neppure che la sanzione espulsiva sia espressamente prevista dalla legge di gara giacché, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, che abbiano per l’Amministrazione un valore essenziale; le caratteristiche minime essenziali devono, poi essere possedute al momento di presentazione dell’offerta, non essendo ammissibile che possa trovare accettazione da parte dell’amministrazione un bene privo di tali caratteristiche, seppure con l’impegno dell’offerente ad apportare gli adeguamenti necessari dopo l’eventuale aggiudicazione o prima dell’esecuzione del contratto d’appalto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2844 del 24 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7191 del 20 dicembre 2018 consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo e la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 66 del 14 gennaio 2019 consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.