Il TAR Brescia chiarisce come la valutazione di compatibilità del PGT al PTCP sia esclusivamente preordinata a verificare, attraverso la mera comparazione del contenuto dei due piani, il rispetto del PTCP da parte del piano comunale di governo del territorio e non implichi profili di discrezionalità; deve, allora, concludersi che essa non si configuri come atto di indirizzo, ma tenda alla mera attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale, per il che è riconducibile alle attribuzioni dirigenziali.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1231 del 20 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento il precedente post.