Il Consiglio di Stato chiarisce che in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti:
- deve farsi applicazione dell'art. 41 c.p.a., comma 2, per cui il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato, per cui deve escludersi che l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento;
- invece la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate al procedimento solo quando l'atto finale sia effettivamente imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto o come può verificarsi per gli accordi di programma;
- per converso, le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all'intesa che abbia preceduto l'adozione del provvedimento finale, ovvero gli atti preparatori) non sono idonee ad estendere la veste di parte necessaria a soggetti diversi dall'autorità emanante.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6439 del 15 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.