Sul B.U.R.L., Supplemento n. 49 del 6 dicembre 2018, è pubblicata la legge regionale 4 dicembre 2018 n. 17 - Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018.

Si segnalano per l’ambito territoriale i seguenti disposti:

Art. 25 
(Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali) 
1. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi in base all’intesa stipulata ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come recepita dalla Regione, i cui contenuti, ove incompatibili, prevalgono sulla disciplina prevista dall’articolo 28 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio).
Art. 26 
(Modifiche alla l.r. 31/2014) 
1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n.31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche: 
a) l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, la validità dei documenti di piano dei PGT comunali nel frattempo scaduti può essere prorogata, con deliberazione motivata del consiglio comunale, di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4.»; 
b) all’articolo 5, comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di annullamento integrale del PGT da parte dell’autorità giudiziaria, in deroga alle disposizioni regionali e per un massimo di trenta mesi dalla data del provvedimento giudiziario, previa deliberazione motivata del consiglio comunale, acquista efficacia l’ultimo strumento urbanistico previgente con l’esclusione degli ambiti ivi assoggettati a pianificazione attuativa; fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni possono apportare varianti unicamente per la realizzazione di opere pubbliche per il mezzo di atti di programmazione negoziata.». 
Art. 27 
(Modifica alla l.r. 12/2005) 
1. Al comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) le parole «cinquecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.».