Si segnala che l’art. 15, comma 1 bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2018), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità», così dispone:
All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse”.
Per effetto di tale soppressione l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, così oggi recita:
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico".
L'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, è ora senza limiti temporali.