Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mero interesse procedimentale, l'interesse alla correttezza della complessiva gestione del procedimento da parte dell'amministrazione secondo le regole che lo governano, si pone come situazione meramente strumentale alla tutela di una posizione di interesse legittimo; pertanto, esso non è risarcibile in sé, in quanto, diversamente opinando, si costruirebbe l'interesse legittimo come generica pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa; infatti, il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in un danno/evento ingiusto, tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva; deve trattarsi di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale.
Aggiunge il TAR che la ritenuta sussistenza di una violazione di natura procedimentale impone alla parte di attivare diligentemente lo specifico rimedio impugnatorio così da determinare, in caso di fondatezza della domanda, la rinnovazione del procedimento; in difetto di proposizione di una tale domanda, deve escludersi, in base ad un giudizio ipotetico e non causale, che il danno possa rappresentare una effettiva perdita patrimoniale in quanto l’asserito danneggiato avrebbe potuto chiaramente evitarla proponendo l’azione sopra indicata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2787 del 12 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.