Il TAR Milano, pur consapevole dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera, così come prevede il comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nondimeno ritiene allo stato di confermare l’orientamento già assunto dalla Sezione nelle sentenze n. 1855/2018 e n. 1870/2018, e pertanto riafferma che la mancata indicazione in offerta dei costi della manodopera per l’esecuzione del contratto ha effetti inevitabilmente escludenti, senza possibilità di ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione, bensì di un elemento essenziale dell’offerta stessa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2854 del 24 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo. Cfr. anche la sentenza TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1 del 3 gennaio 2019.