Precisa il TAR Milano che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza della notificazione e ne preclude la rinnovazione, con la conseguente impossibilità, in mancanza di costituzione della parte intimata, di stabilire la reale ed effettiva instaurazione del contraddittorio, il che conduce alla declaratoria di inammissibilità del gravame.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2628 del 21 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.