Il TAR Milano precisa che l’assoggettamento a piano attuativo delle aree con funzioni non residenziali non necessita di particolare motivazione e, con specifico riguardo al piano di lottizzazione, precisa che esso, al pari del piano particolareggiato, quale strumento urbanistico attuativo trovi applicazione anche in zone già parzialmente urbanizzate, laddove la nuova edificazione vada ad innestarsi su preesistenti opere di urbanizzazione non adeguate; ciò allo scopo di contribuire con il piano urbanistico di dettaglio, comportante nuove opere di urbanizzazione, alla riqualificazione complessiva degli insediamenti; la valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione è poi rimessa, in linea di principio, all'esclusivo apprezzamento discrezionale del Comune, afferendo alla discrezionalità tecnica della p.a. che, come tale, può essere sindacata solamente per palesi illogicità, errori o incongruità, nella specie insussistenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2704 del 30 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.