Il TAR Milano chiarisce che la norma del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. sull’onere di immediata impugnazione dell’ammissione deve essere interpretata restrittivamente, trattandosi di una ipotesi per così dire eccezionale, sicché il rito camerale c.d. superaccelerato non si applica in caso di esclusione dalla gara fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2691 del 29 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.