Secondo il TAR Piemonte, l’art. 283, comma 2, del DPR n. 207/2010, come modificato dall'articolo 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, impone l’obbligo di apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica, adempimento che risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa.
Trattandosi di un passaggio essenziale della procedura concorsuale, la mancata pubblicità delle sedute di gara costituisce non una mera mancanza formale, ma una violazione sostanziale, che invalida la procedura, senza che occorra la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta e le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi; si tratta, evidentemente, di un passaggio procedimentale che non ammette equipollenti, in quanto richiesto ora da una norma primaria, per cui, in caso di violazione, non può essere in alcun modo “sanato”, con conseguente impossibilità di applicare l’art 21 octies, comma 2, prima parte, della l. n. 241/90, dettato per i soli vizi c.d. formali.

La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima n. 1447 del 23 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.