Il TAR Puglia, Bari – dopo aver preso atto che la novella legislativa di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204 del d.lgs n. 50/2016, confligge con il quadro giurisprudenziale, storicamente consolidatosi, atteso che veicola nell'ordinamento l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici, anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità concreta – precisa che il dies a quo dell’impugnazione dei provvedimenti di ammissione e esclusione ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non può essere identificato nella sola pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, laddove sia ravvisabile e documentata la piena conoscenza degli atti di ammissione e di esclusione.
Secondo il TAR, la giurisprudenza formatasi in materia di esclusione dal procedimento di gara deve ritenersi utilizzabile, nel nuovo codice, anche per i provvedimenti di ammissione (equiparati, nella loro portata lesiva, ai provvedimenti di esclusione); pertanto, laddove sia ravvisabile la piena conoscenza dell’atto di ammissione da parte dei rappresentanti della ditta controinteressata, presenti alla seduta pubblica e muniti di apposito mandato, è da tale seduta che decorre il termine per impugnare l’atto.
La sentenza della Sezione Terza del TAR Puglia, Bari, n. 1262 del 8 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.