Il TAR Toscana precisa che, secondo il prevalente indirizzo
giurisprudenziale, l’omessa attivazione degli strumenti di tutela cautelare
costituisce dato valutabile alla stregua del canone di buona fede, ai fini
dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria
diligenza o come fatto colposo che ha concorso a cagionare il danno; ritiene,
quindi, superato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui è
irrilevante la mancata presentazione della domanda volta ad ottenere la
sospensione del provvedimento impugnato, sul duplice assunto che il privato non
può essere certo della concessione della misura cautelare e che anche
l’eventuale accoglimento del merito non garantisce che detta misura, ove
diligentemente proposta, sarebbe stata accolta.
Secondo il TAR, rileva l’art. 30, comma 3, c.p.a.,
ricognitivo di principi già evincibili dall’art. 1227 cod. civ..; in forza di
tali norme, la mancata attivazione della tutela cautelare può rilevare come
causa di esclusione della risarcibilità del danno da lesione dell’interesse
pretensivo oppure, meno drasticamente,
può in determinati casi giustificare una riduzione del quantum risarcitorio
dovuto.
La sentenza del TAR Toscana, I Sez., n. 1629 in data 11
novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.