Il TAR Piemonte precisa che l’art. 3, primo comma, lett. d), del DP.R. n. 380 del 2001 (come modificato dapprima dall’art. 1 del d.lgs. n. 301 del 2002 e poi dall’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013) ricomprende nella ristrutturazione anche il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati e demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; ne consegue che la vigente definizione normativa esclude, diversamente dal passato, sia il requisito temporale della contestualità fra demolizione e ricostruzione, sia la condizione del rispetto della preesistente sagoma (con l’eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004), subordinando il ripristino al solo limite della volumetria preesistente.

La sentenza del TAR Piemonte, sezione II, n. 1410 del 15 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.