Il TAR Lazio, con riferimento ad una procedura di gara regolata dal d.lgs. n. 163/2006, precisa che la pubblicazione della delibera di aggiudicazione mediante affissione all'albo pretorio ovvero sul sito web  della stazione appaltante non è idonea a determinare la decorrenza del termine d'impugnazione.
Il TAR aggiunge che ai fini dell'impugnazione degli atti di gara, la presenza di un delegato di un'impresa concorrente alle operazioni di gara di apertura delle offerte tecniche e di quelle economiche, nonché di aggiudicazione provvisoria, non determina per la suddetta impresa il dies a quo per la proposizione del ricorso, atteso che solo l'aggiudicazione definitiva produce, nei confronti dei partecipanti alla gara diversi dall'aggiudicatario, un effetto lesivo (consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante od altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del "bene della vita" rappresentato dall'aggiudicazione della gara); sì che solo dalla piena conoscenza della aggiudicazione definitiva (in quanto unico atto conclusivo della procedura selettiva, in relazione al quale sorge un onere di tempestiva impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari) e di tutti gli elementi di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 79, d.lgs. n. 163/2006 decorrono i termini per l'impugnazione di quegli atti che hanno portato alla aggiudicazione provvisoria.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Quater, n. 11092 del 9 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa