La Corte di Cassazione, Sezione II civile (sentenza 20 ottobre 2016 n. 21297), ha dichiarato un ricorso (con un numero di pagine complessive, compreso sommario e indice, pari a 251) inammissibile, perché non contiene – come prescritto a pena di inammissibilità dall’articolo 366 c.p.c. n. 3 – l’esposizione sommaria dei fatti della causa.
La Corte rileva che il principio di sinteticità degli atti processuali introdotto nell’ordinamento processuale con l’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’articolo 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.
Secondo la Corte, la violazione del principio di sinteticità, se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione; detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai n.ri 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c.