Il TAR Puglia, Bari, ribadisce che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 D.P.R. n. 380/2001 appartiene al genus delle misure ripristinatorie; significativa in tal senso si appalesa la circostanza che essa è prevista dalla norma in sostituzione della misura demolitoria, di cui è indiscussa la natura reale.
Pertanto, posto il carattere reale dell’una (quella demolitoria), non può che concludersi che anche l’altra (quella pecuniaria) partecipa dell’identica natura, attesa l’alternatività delle misure in questione ed è diretta all’eliminazione della situazione obiettivamente antigiuridica conseguente alla realizzazione e permanenza di un’opera contrastante con la vigente disciplina urbanistica nonché, al conseguente ripristino dell’ordine urbanistico violato.
In conclusione, la predetta natura reale conferisce alla sanzione de qua la prerogativa di seguire l’immobile nei suoi successivi trasferimenti di proprietà, sicché essa è legittimamente comminata in capo all’attuale proprietario dell’opera abusiva.


La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione III, n., 1290 del 16 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.