Il TAR Puglia, Bari, ribadisce che la sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 38 D.P.R. n. 380/2001 appartiene al genus delle misure
ripristinatorie; significativa in tal senso si appalesa la circostanza che essa
è prevista dalla norma in sostituzione della misura demolitoria, di cui è
indiscussa la natura reale.
Pertanto, posto il carattere reale dell’una (quella
demolitoria), non può che concludersi che anche l’altra (quella pecuniaria)
partecipa dell’identica natura, attesa l’alternatività delle misure in
questione ed è diretta all’eliminazione della situazione obiettivamente
antigiuridica conseguente alla realizzazione e permanenza di un’opera
contrastante con la vigente disciplina urbanistica nonché, al conseguente
ripristino dell’ordine urbanistico violato.
In conclusione, la predetta natura reale conferisce alla
sanzione de qua la prerogativa di seguire l’immobile nei suoi successivi
trasferimenti di proprietà, sicché essa è legittimamente comminata in capo
all’attuale proprietario dell’opera abusiva.
La sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione III, n., 1290 del
16 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.