Il Consiglio di Stato ha rigettato un’eccezione di tardività di un appello sollevata con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n.  50/2016, che prevede per la proposizione dell’appello un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilevando che la sentenza gravata consegue all’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione e, quindi, è al di fuori dell’ambito tematico considerato dal comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi) cui si riferisce il citato comma 6-bis e comunque l’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che le disposizioni del Codice si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice stesso, mentre l’avvio della procedura all’esame del giudice risaliva a epoca antecedente.

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 4528 del 27 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.