Secondo il TAR Umbria, il potere di riesame straordinario regionale contemplato dall’art. 27 della legge n. 1150/1942 e oggi dall’art. 39 del d.P.R. 380/2001, pur indubbiamente distinto da quello esercitabile dal Comune in sede di riesame, deve essere esercitato alla luce dell’art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza sulla scorta degli stessi presupposti ovvero con doverosa valutazione degli interessi e degli eventuali affidamenti nonché della situazione di fatto che si viene ad incidere in via straordinaria, specie alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015 all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (pur “ratione temporis” non direttamente applicabile, ma rilevante ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti), che ha fissato il termine di esercizio del potere d’annullamento d’ufficio di provvedimenti di autorizzazione e attribuzione di vantaggi economici in 18 mesi dalla emanazione dell’atto.
Il TAR precisa che la novella legislativa rende sicuramente più stabile la posizione del soggetto destinatario del permesso di costruire, il quale può confidare nella stabilità del rapporto una volta decorso il suddetto termine perentorio; e proprio la maggior esigenza di stabilità e di tutela dell’affidamento del destinatario del provvedimento di autorizzazione non può dirsi compatibile con un potere di riesame regionale di stretta legalità, del tutto avulso dalla situazione di fatto che si viene a incidere in via straordinaria, e non essendo più predicabile - o quantomeno essendo assai dubbia - la permanenza nel nostro ordinamento di ipotesi di interesse pubblico “in re ipsa” in grado di giustificare in via del tutto autonoma il potere di riesame.

La sentenza del TAR Umbria, Sezione Prima, n. 691 del 7 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.