Il Consiglio di Stato precisa che il termine per la proposizione dell’appello stabilito nel comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. si riferisce alle sole impugnazioni delle decisioni pronunciate nell'ambito del rito “superspeciale” introdotto dall'art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il Consiglio di Stato aggiunge che le nuove regole processuali contenute nell’art. 204 d.lgs. n. 50 del 2016 (che ha introdotto i commi 2 bis e 6 bis all’art. 120 c.p.a.) vanno ricondotte entro il perimetro operativo dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, si applicano all’impugnazione di provvedimenti che determinano le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa relativamente a procedure bandite dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016.

La sentenze n. 4994 e 4995 del 25 novembre 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato sono consultabili sul sito di Giustizia Amministrativa