La Sezione Quarta del Consiglio di Stato aderisce all’orientamento secondo il quale nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all'art. 16-quater comma 3-bis, d.l. n. 179 del 2012, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.
Secondo la Sezione, in senso opposto non può valorizzarsi (come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta tendenza rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto al sopra indicato strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica all’epoca (e cioè prima dell’avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata; né – in difetto tra l’altro di costituzione della controparte – può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica stessa (in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l'idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di errore scusabile), in alcun modo sanabile.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 4740 del 16 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.