La Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, ribadisce il principio secondo il quale il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca; la Corte aggiunge che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso per il futuro tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 22647 dell’8 novembre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, nella sezione sentenzeWeb.