Il TAR Piemonte, esaminando un ordine di demolizione del luglio 2007, con cui si dispone la demolizione di manufatti realizzati senza titolo, presumibilmente dal 1999 al dicembre 2001, precisa che:
  • l’Amministrazione non può effettuare d’ufficio una valutazione di conformità di un intervento edilizio realizzato senza titolo in assenza di una istanza di sanatoria, per il che va rigettata la censura con la quale si eccepisce l'illegittimità dell’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e di motivazione sul rilievo che le opere, benché realizzate senza titolo, sono conformi alla disciplina edilizia e urbanistica;
  • l'attività sanzionatoria della P.A. sull'attività edilizia abusiva non è connotata da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto e, pertanto, l'ordine di demolizione delle opere abusive non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare

La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima n. 1448 del 23 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.