Il TAR Veneto aderisce all’orientamento secondo il quale l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, atteso che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo, quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento.

La sentenza del TAR Veneto, Sezione Seconda, n. 1375 del 14 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.