Il TAR Milano enuncia una serie di principi, in materia sia processuale sia sostanziale, con riferimento a una DIA avente a oggetto una ristrutturazione di un edificio posto a distanza inferiore a dieci metri da altro edificio:

  • il terzo può sollecitare in qualsiasi momento l’esercizio del potere inibitorio; se la relativa istanza viene inoltrata entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza della DIA/SCIA, l’amministrazione deve esercitare il suddetto potere paralizzando l’attività del denunciante sulla base del mero riscontro dell’illegittimità di quest’ultima (potere inibitorio puro); se invece l’istanza del terzo viene depositata dopo il decorso del suddetto termine, l’amministrazione può intervenire unicamente qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela; il terzo può sempre impugnare l’atto con cui l’amministrazione si pronuncia sulla sua istanza;
  • la qualificazione giuridica dell’intervento come ristrutturazione edilizia piuttosto che come nuova costruzione non sempre è decisiva per stabilire quando si imponga il rispetto delle norme sulle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968; occorre più che altro far riferimento al grado di innovatività della nuova opera rispetto alla precedente; la deroga dal rispetto delle distanze è, in particolare, ammessa quando si tratti di interventi che comportino il recupero di un bene esistente già collocato a distanza inferiore a quella legale; quando invece l’intervento, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al fabbricato, renda l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente, l’osservanza delle disposizioni sulle distanze recate dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968 si rende comunque necessaria, e ciò in ragione dell’interesse protetto da dette disposizioni volte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, che potrebbero venire irrimediabilmente compromesse dalla creazione di malsane intercapedini; dunque anche gli interventi ristrutturazione edilizia che determinano la creazione di un fabbricato del tutto diverso debbono essere realizzati nel rispetto delle norme dettate in materia di distanze;
  • una volta stabilito che l’opera realizzata è completamente diversa da quella preesistente, essa deve rispettare nella sua interezza le disposizioni in materia di distanze tra fabbricati e non possono effettuarsi valutazioni parcellizzate riguardanti le singole porzioni; per il che, non vale dedurre che è solo la parte dell’immobile ricostruita sulla sagoma preesistente a non rispettare le norme sulle distanze, mentre la parte che si discosta dalla preesistente sagoma è stata realizzata nello scrupoloso rispetto delle predette norme.  

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2274 del 30 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa