La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  - chiamata a verificare la compatibilità con l’articolo 101 TFUE di una normativa spagnola che stabilisce gli onorari dei procuratori legali assoggettando la loro retribuzione a minimi tariffari, i quali possono essere aumentati o diminuiti unicamente di una determinata percentuale del 12% - ha così statuito: “L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa”.
Come si legge nella sentenza della Corte di Giustizia, nel diritto spagnolo “La funzione dei procuratori legali è principalmente disciplinata dalla Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1° luglio 1985 (BOE n. 157, del 2 luglio 1985), e il loro intervento nei procedimenti è regolato dalla Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000; …). La funzione del procuratore legale è essenzialmente quella di rappresentare le parti nel procedimento e di cooperare efficacemente con gli organi giurisdizionali per agevolare il corretto svolgimento del procedimento. Tali funzioni sono distinte e incompatibili con quelle degli avvocati”.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, in data 8 dicembre 2016 (cause riunite C 532/15 e C 538/15) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE