Il TAR Milano precisa che i termini di cui all’art. 73 c.p.a. per la produzione di documenti e memorie sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati, neanche in presenza di un accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a.; in assenza della suesposta situazione di eccezionalità, il giudice non può tenere conto di documenti tardivamente prodotti, in violazione del termine di legge.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2392 del 19 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.