Il TAR Toscana precisa che il tenore complessivo dell’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 esclude la possibilità di applicare singole disposizioni del nuovo codice degli appalti (come quelle ad esempio in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) seguendo il principio “tempus regit actum” e ciò anche considerando che laddove il Legislatore ha inteso introdurre un regime transitorio differente da quello previsto dal comma 1, e per quanto concerne specifiche disposizioni, ne ha fatto menzione espressamente nei rimanenti commi dello stesso art. 216; il TAR condivide i principi fatti propri dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994), nella parte in cui ha evidenziato che quanto contenuto nell’art. 216 impedisce ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum, che si rivela, evidentemente, recessiva rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l'interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 1756 del 12 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.