Il Consiglio di Stato precisa che la ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche planivolumetriche e architettoniche proprie del manufatto che si vuole ricostruire; occorre, quindi, la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo tale che, seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione.
La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 5106 del 5 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.