L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il
seguente principio in materia di sanzioni per ritardato ovvero omesso pagamento
del contributo di costruzione:
“Un’amministrazione
comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un
titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di
ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di
costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazionato di detto contributo,
abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa
scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di
svolgere attività sollecitatoria del pagamento presso il debitore principale”.