Il TAR Bari ritiene ammissibile la proposizione, nell’ambito
del giudizio introdotto per l’annullamento del provvedimento che dispone le
ammissioni (ed esclusioni) a una gara d'appalto, dell’impugnativa del provvedimento di
aggiudicazione, e ciò sia a seguito di motivi aggiunti che con unico ricorso; ove,
dunque, siano rispettati i termini processuali, parte ricorrente non è privata
della possibilità di presentare un unico ricorso, avverso entrambi i
provvedimenti (aggiudicazione definitiva e ammissione dell’aggiudicatario oltre
che di eventuali altri concorrenti che lo precedono in graduatoria).
Per quanto concerne la disciplina processuale applicabile,
in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima
materia “appalti”, eppur assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado
di specialità (comma 6 e 6 bis dell'art. 120 c.p.a.), il TAR Bari ritiene desumibile
dall’art. 32 c.p.a. un principio di prevalenza del rito che si presta a fornire
maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale e,
conseguentemente, ritiene doversi fare applicazione del rito disciplinato dal
comma 6 dell’art. 120 c.p.a.
La sentenza (non definitiva) del TAR Puglia, Bari, Sezione
I, n. 1367 del 7 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia
Amministrativa.