Il TAR Veneto aderisce all'orientamento secondo il quale, in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni introdotte da tale testo normativo - ivi comprese quelle inserite con esso nel codice del processo amministrativo - si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e, quindi, dopo il 19 aprile 2016.
Conseguentemente, è da ritenersi inammissibile il ricorso  proposto ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, introdotto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso l'ammissione a una procedura di gara bandita prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, per carenza di immediata lesività dell’atto impugnato.

La sentenza del TAR Veneto, Sezione Prima, n. 1365 del 14 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.