Il TAR Milano, con riferimento a un’ordinanza di demolizione
adottata dopo circa cinquant’anni dalla realizzazione dei manufatti abusivi, aderisce
all’indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2016, n. 1393) secondo
il quale: “L'ingiunzione di demolizione,
in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera
edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di
principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l´ipotesi in cui, per il lungo lasso
di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia
dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa
un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed
alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da
quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato. Pertanto, qualora le difformità rilevate siano
di limitata entità e sia trascorso un notevole lasso di tempo dal supposto
abuso, è illegittimo un ordine di demolizione di un edificio laddove non
fornisca alcuna adeguata motivazione sull'esigenza della demolizione nonostante
il tempo trascorso e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato”.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, I sezione, n. 2307 del 6
dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.