La riduzione di superficie boscata, determinatasi per effetto della realizzazione di una strada in aerea boscata, non rientra tra le fattispecie sanabili di cui al comma 4, dell’art. 167 del Dlgs. 42/2004, in quanto non applicabile agli interventi che, pur non essendo di natura edilizia, incidono in maniera rilevante sul paesaggio (per l'effetto è stata annullata la certificazione di compatibilità paesaggistica postuma rilasciata da una Comunità Montana).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 924 del 23 ottobre 2025