I due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36 del 2023) e dell’accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. n. 36 del 2023), precludono un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato. La sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione è poi espressamente prevista dall’art. 101 comma 1, lettera b),  D.Lgs. n. 36 del 2023, mentre al comma 4 dello stesso articolo è stabilito che l’operatore economico può chiedere la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell’offerta tecnica o economica, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale. Il legislatore ammette quindi espressamente che sia possibile la rettifica dei meri errori materiali (cfr. sul punto anche l’art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell’errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all’annullamento del contratto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3267 del 15 ottobre 2025