Il clone informatico di un ricorso previamente depositato deve essere qualificato giuridicamente inesistente quale autonomo ed effettivo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e di depositarlo, ma essendo il risultato di errori del soggetto che lo ha iscritto a ruolo telematicamente; per l’effetto ne va dichiarata l’inammissibilità.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3334 del 20 ottobre 2025