In presenza di una clausola convenzionale che impone il mantenimento della destinazione ricettiva-alberghiera che non si appalesa come meramente riproduttiva di un obbligo imposto da una legge vigente all’atto della stipula della Convenzione urbanistica, non può predicarsi alcun automatico superamento delle previsioni convenzionali a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23-ter, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001. In questo caso le pattuizioni contenute nella Convenzione sono finalizzate a disciplinare una fattispecie concreta, mentre le previsioni di cui alla prefata novella normativa primaria, in quanto dotate dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, operano su un piano molto più ampio e del tutto differente. In presenza, quindi, di una Convenzione urbanistica già stipulata e tuttora in vigore, devono ritenersi inapplicabili le sopravvenienze normative – nella specie, quelle introdotte dal decreto legge n. 69 del 2024 (c.d. Salva casa) –, laddove le stesse non prevedano espressamente la modifica ex lege di tali accordi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3433 del 27 ottobre 2025