Il TAR Milano, ai sensi dell’art. 13 ter, commi 5, 5 bis e 5 ter (nel testo di cui alla L. 30.12.2024), delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, irroga la sanzione di euro 200,00 alla parte ricorrente, in ordine al deposito di una memoria che supera i limiti dimensionali di cui all’art. 3, 1° comma lett. b), del D.P.C.S. 22.12.2016 n. 167, senza preventiva autorizzazione in deroga.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3439 del 27 ottobre 2025





La figura del permesso di costruire convenzionato trova attualmente il proprio fondamento nell’art. 28 bis del TUE; si tratta di una norma di carattere generale per la quale la convenzione accessoria al PdC può prevedere – fra l’altro – la cessione di aree o la realizzazione di opere di urbanizzazione. Non sussiste alcun ostacolo – logico o giuridico – all’applicazione dell’art. 28 bis citato ai PdC in deroga, ben potendo anzi la convenzione disciplinare compiutamente gli obblighi della parte privata nei confronti dell’Amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3061 del 3 ottobre 2025


La riduzione di superficie boscata, determinatasi per effetto della realizzazione di una strada in aerea boscata, non rientra tra le fattispecie sanabili di cui al comma 4, dell’art. 167 del Dlgs. 42/2004, in quanto non applicabile agli interventi che, pur non essendo di natura edilizia, incidono in maniera rilevante sul paesaggio (per l'effetto è stata annullata la certificazione di compatibilità paesaggistica postuma rilasciata da una Comunità Montana).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 924 del 23 ottobre 2025


In presenza di una clausola convenzionale che impone il mantenimento della destinazione ricettiva-alberghiera che non si appalesa come meramente riproduttiva di un obbligo imposto da una legge vigente all’atto della stipula della Convenzione urbanistica, non può predicarsi alcun automatico superamento delle previsioni convenzionali a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23-ter, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001. In questo caso le pattuizioni contenute nella Convenzione sono finalizzate a disciplinare una fattispecie concreta, mentre le previsioni di cui alla prefata novella normativa primaria, in quanto dotate dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, operano su un piano molto più ampio e del tutto differente. In presenza, quindi, di una Convenzione urbanistica già stipulata e tuttora in vigore, devono ritenersi inapplicabili le sopravvenienze normative – nella specie, quelle introdotte dal decreto legge n. 69 del 2024 (c.d. Salva casa) –, laddove le stesse non prevedano espressamente la modifica ex lege di tali accordi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3433 del 27 ottobre 2025


I due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36 del 2023) e dell’accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. n. 36 del 2023), precludono un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato. La sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione è poi espressamente prevista dall’art. 101 comma 1, lettera b),  D.Lgs. n. 36 del 2023, mentre al comma 4 dello stesso articolo è stabilito che l’operatore economico può chiedere la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell’offerta tecnica o economica, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale. Il legislatore ammette quindi espressamente che sia possibile la rettifica dei meri errori materiali (cfr. sul punto anche l’art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell’errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all’annullamento del contratto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3267 del 15 ottobre 2025


L’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione e autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero” a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3057 del 3 ottobre 2025


Richiamare estremi di pronunce non pertinenti e massime non riferibili ad orientamenti giurisprudenziali noti, a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati. La citazione nel ricorso di giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati non costituisce circostanza alla quale può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. In osservanza del principio della centralità della decisione umana, il difensore ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3348 del 21 ottobre 2025


Il clone informatico di un ricorso previamente depositato deve essere qualificato giuridicamente inesistente quale autonomo ed effettivo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e di depositarlo, ma essendo il risultato di errori del soggetto che lo ha iscritto a ruolo telematicamente; per l’effetto ne va dichiarata l’inammissibilità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3334 del 20 ottobre 2025


Nelle gare per pubbliche forniture il giudizio di equivalenza può essere anche implicito, se dalla documentazione tecnica a disposizione dell’appaltante si può desumere comunque la corrispondenza del prodotto offerto con la legge di gara. Il principio di equivalenza, di derivazione euro-unitaria, permea l’intero sistema delle gare pubbliche e che può essere applicato anche a quelle nelle quali il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, non ostandovi alcuna considerazione di carattere logico o giuridico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3268 del 15 ottobre 2025


Nel caso dell'attivazione del sindacato giurisdizionale sul silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di verifica proposta ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, l'obbligo di verifica dell'amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati dall'istante, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell'interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo. Diversamente opinando (e cioè scollegando la tutela offerta dalla verifica dell'interesse dell'istante e, successivamente, delle condizioni dell'azione in capo al medesimo nella veste di ricorrente), l'istanza di verifica di cui all'art. 19, co. 6-ter, lungi dall'essere lo strumento (unico) di tutela offerto al privato avverso la Scia innanzi al giudice amministrativo finirebbe con il risolversi in una "denuncia" non meglio qualificata avverso presunti abusi edilizi da accertare. D'altra parte, così come non sussiste un obbligo di provvedere coercibile in capo all'amministrazione riferito alla generica istanza di attivazione dei propri discrezionali poteri di autotutela, e dunque non sussiste in questi casi il conseguente silenzio inadempimento, allo stesso modo non può sussistere un obbligo di verifica "generale" dell'attività edilizia intrapresa in base a Scia da parte dell'amministrazione sulla base dell'istanza ex art. 19, comma 6-ter.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3105 del 6 ottobre 2025


La Camera Amministrativa dell’Insubria promuove due seminari formativi gratuiti dedicati ai giovani soci e ai giovani collaboratori dei soci.

I seminari

Gli eventi si caratterizzano per abbandonare il modello della lezione frontale ed essere strutturati in modo da favorire la massima interazione tra coordinatori e partecipanti, nella prima parte, e tra i partecipanti stessi nella seconda, muovendo da un caso specifico (giurisprudenziale o legislativo) per poi inquadrarlo a livello di sistema.

Modalità

I seminari si svolgono in presenza, hanno una durata di due ore, sono tenuti sotto la supervisione di due coordinatori esperti in materia.

Crediti

Per ragioni organizzative legate alla impossibilità di consentire un accesso senza limitazioni, i seminari non attribuiscono crediti.

Partecipanti e criteri di ammissione

I partecipanti ammessi sono in numero massimo di 8 e il criterio di ammissione è la data della richiesta.

È necessario specificare a quale dei seminari si richiede l’iscrizione, se uno o entrambi.

Per chi non fosse iscritto alla Camera è necessario indicare lo studio del professionista iscritto cui si appartiene.

Scadenza per le iscrizioni

La data ultima per l’invio delle iscrizioni è il 31 dicembre 2025. La Camera si riserva di prorogare il termine.

Iscrizioni e informazioni

La domanda di iscrizione va inviata a insubriacamera@gmail.com. 

Per informazioni scrivete a insubriacamera@gmail.com

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La scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica resta, in linea di massima, sottratta al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se l'amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati e, sotto il profilo dell'adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall'ubicazione dell'opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili. La p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa. Il mero rilievo dell'assenza, nel provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica, dell'attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3264 del 14 ottobre 2025





La verifica del requisito afferente alla di capacità tecnica e professionale non può ritenersi illegittima solo perché la qualificazione tecnico-giuridica del contratto oggetto di gara non coincide con la qualificazione dei contratti allegati dall’aggiudicataria a dimostrazione del requisito. Si tratta di uno sbarramento non previsto dalla legge e del tutto inidoneo a dimostrare, in tesi, la non affidabilità dell’operatore economico, trattandosi di prospettazione contrastante con il principio della massima partecipazione agli appalti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3227 del 9 ottobre 2025


Il proprietario dell’immobile confinante con quello oggetto dell’esecuzione d’ufficio dell'ordinanza di demolizione è legittimato a proporre ricorso contro il silenzio e per l'accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione comunale all’obbligo di concludere il procedimento di vigilanza edilizia e di esecuzione d’ufficio, in quanto titolare sia di una posizione qualificata e differenziata, sia dell’interesse a conseguire la demolizione coattiva dell’edificio abusivo confinante. Non è, poi, rilevante che non abbia previamente diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento, tenuto conto che la diffida non è più condizione dell’azione sul silenzio, alla luce di quanto previsto dall’art. 117 c.p.a. secondo cui “Il ricorso è proposto, anche senza previa diffida”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 905 del 14 ottobre 2025


Si allega la locandina del Convegno nazionale "I VENT’ANNI DELLA LEGGE URBANISTICA LOMBARDA ENTRO LE TENDENZE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO" che si terrà a Varese, Salone Palazzo Estense - Via Sacco n. 5, il 27 ottobre 2025.

 Locandina



L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso; ai fini della imposizione del vincolo paesaggistico (e della sua tutela) l’ambiente rileva non solo come paesaggio, ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico – naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. A ciò deve aggiungersi, poi, la constatazione della importanza ancora maggiore di salvaguardare un’area verde, quando questa appaia già in parte compromessa e, comunque, gravemente minacciata dalla crescente urbanizzazione e dall’incremento di “consumo” del suolo e, congiuntamente, dell’impossibilità di lamentare la disparità di trattamento quando non sia provata l’identità delle situazioni di fatto e nell’eventualità che sia il tertium comparationis a risultare illegittimo o frutto di erronea valutazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3060 del 3 ottobre 2025


La terza classificata ad una gara pubblica si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l'interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l'aggiudicazione, nel secondo quello « indiretto » alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione. Ne consegue che, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono a invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara, il ricorso avverso l'aggiudicazione: a) è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente o non contenga motivi volti a riaffermare una rivalutazione della propria posizione, tale, allo stesso modo, da consentire di recuperare la graduazione migliore, aspirando, così, all'aggiudicazione; b) non può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe, pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3228 del 9 ottobre 2025


L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 , ai sensi del comma 6 “… sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. L’intrinseca natura temporanea e l’efficacia automatica ex lege del provvedimento autorizzatorio non impongono alcun atto di recepimento nel PGT comunale, le cui previsioni, comprese quelle che subordinano l’installazione di impianti sovracomunali a formale Variante o alla relativa VAS, potranno trovare applicazione in tutti i casi di istanza autorizzative non direttamente disciplinate da diverse previsioni normative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3057 del 3 ottobre 2025


La domanda di accesso agli atti deve riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; deve essere quindi respinta una domanda generica, priva di un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non riferita a specifici documenti, ma a dati e informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della PA.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3011 del 29 settembre 2025


A fronte di un rilascio di titoli edilizi in sanatoria rilasciati sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti fornita però non dai ricorrenti, ma dagli originari proprietari, il TAR Milano ritiene che lo stato soggettivo di mala fede del dante causa non si trasmette senz’altro agli aventi causa. Appare quindi preferibile ritenere che, in ambito amministrativistico, lo stato di buona fede o mala fede vada sempre riferito alla condizione psicologica del soggetto al quale è indirizzato il provvedimento di annullamento e, quindi, alla condizione psicologica del successore, attuale proprietario del bene.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3142 del 7 ottobre 2025


Non sussiste un limite di altezza media ponderale “massima” allorquando un sottotetto possa conseguire i presupposti di cui all’art. 63 comma 6 LR 12/2005 attraverso delle opere meramente interne. Il diverso approccio interpretativo, che prescrive i metri 2,40 quale altezza minima e massima in tutti i casi, comporta, ai fini del recupero, l’esecuzione di opere di riduzione della stessa altezza interna, fino al raggiungimento del limite “minimo”, qualora l’altezza media interna di un locale sottotetto sia già superiore ai metri 2,40. L’ipotesi reca con sé un ingiustificato e innegabile peggioramento delle condizioni di vivibilità a fronte di nessuna lesione all’interesse pubblico di evitare una proliferazione disordinata e disorganica degli innalzamenti, dal momento che nessun innalzamento vi è stato. In tali casi, difatti, il recupero del sottotetto avviene entro la sagoma dell’edificio, senza innalzamento della copertura, evitando, per tale via, la configurazione di una “nuova costruzione”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 3 ottobre 2025


Il sollecito all’esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione non è assimilabile ad una istanza di esercizio del potere di autotutela, e ciò in quanto, in caso di SCIA, manca in radice il provvedimento su cui esercitare tale potere. Ne consegue che l’Amministrazione cui è rivolto il sollecito è obbligata darvi riscontro ed è altresì obbligata ad una motivazione rafforzata che dia conto non soltanto delle ragioni dell'eventuale esercizio del potere inibitorio, ma anche di quelle opposte che la inducono a non intervenire. Del resto, se così così non fosse, il terzo interessato ad opporsi all’attività oggetto della SCIA rimarrebbe privo di ogni tutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3009 del 29 settembre 2025


Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 849 del 26 settembre 2025


A fronte di eventuale irreperibilità dei documenti cui l’istanza di accesso si riferisce, è preciso obbligo dell’amministrazione rilasciare non una generica dichiarazione di irreperibilità, bensì una specifica attestazione, di cui essa deve assumersi la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati, e, in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 842 del 26 settembre 2025


L’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, nella formulazione derivante dalla novella del 2021, sia pure con dei temperamenti rispetto a quella previgente, introduce notevoli deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia ordinaria e, come tale, è soggetta ad un criterio di interpretazione letterale e restrittiva, in forza della quale, salva la ratio sottesa alla normativa, si arrechi il minor pregiudizio possibile all’ordine giuridico vigente. Il comma 1 dell’art. 40-bis prevede che la disciplina da esso recata si applichi agli immobili che “risultano dismessi e causano criticità”, senza estenderne l’applicazione agli immobili già demoliti. L’unica disposizione transitoria che intendeva far salvi gli affidamenti ingenerati dalla previgente disciplina (comma 11-quinquies) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2021. Su un piano letterale, pertanto, la normativa non si applica agli immobili già demoliti, che, per tale evidente ragione, non possono più causare pregiudizi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3002 del 26 settembre 2025