L’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, nella formulazione derivante dalla novella del 2021, sia pure con dei temperamenti rispetto a quella previgente, introduce notevoli deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia ordinaria e, come tale, è soggetta ad un criterio di interpretazione letterale e restrittiva, in forza della quale, salva la ratio sottesa alla normativa, si arrechi il minor pregiudizio possibile all’ordine giuridico vigente. Il comma 1 dell’art. 40-bis prevede che la disciplina da esso recata si applichi agli immobili che “risultano dismessi e causano criticità”, senza estenderne l’applicazione agli immobili già demoliti. L’unica disposizione transitoria che intendeva far salvi gli affidamenti ingenerati dalla previgente disciplina (comma 11-quinquies) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2021. Su un piano letterale, pertanto, la normativa non si applica agli immobili già demoliti, che, per tale evidente ragione, non possono più causare pregiudizi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3002 del 26 settembre 2025