Il TAR Milano rimarca che: “Secondo un costante orientamento giurisprudenziale le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex multis: Cassazione civile, sez. I, 28 gennaio 2015, n. 1615; Cassazione civile, sezioni unite, 9 marzo 2012, n. 3689; nella giurisprudenza di questa sezione, cfr.: T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 18 giugno 2018, n. 1525; Id., 20 febbraio 2020, n. 345). Pertanto, “inserendosi nell’alveo dell’esercizio di un potere”, le convenzioni “ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l’applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068). Di conseguenza, si tratta di un “esercizio consensuale di un potere pianificatorio che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obbligazioni ed oneri, rese pubbliche attraverso la trascrizione, che s’impongono anche agli aventi causa dal lottizzante in forza della loro provenienza e funzione sostitutiva” (cfr., ancora, Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068: cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3597; sui limiti di efficacia soggettiva delle convenzioni, cfr.: T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 2675 e n. 2676). Ne consegue, inoltre, che “le convenzioni urbanistiche, in ragione della possibile sopravvenienza di interessi pubblici, vanno sempre considerate rebus sic stantibus, fermo restando che il potere di variazione dello strumento generale richiede una adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le eventuali legittime aspettative maturate in capo ai privati” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068). Va, quindi, affermata, sul piano generale, la possibilità del Comune di imprimere una diversa destinazione urbanistica alle aree acquisite in sede di convenzione; possibilità che vale, a fortiori, laddove decorra molto tempo dall’epoca di stipula della convenzione e il vincolo impresso perda di attualità ed interesse per la stessa Amministrazione comunale”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 444 del 5 marzo 2020.
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