Il TAR Milano, a fronte di una disposizione di gara che prevedeva che il plico contenente l’offerta fosse “unico”,  “sigillato” e “controfirmato sui lembi di chiusura”, osserva che:
«Premesso che le buste A e B presentate dalla controinteressata non sono state inserite in un unico plico, come richiesto dall’art. 5 dell’avviso di gara, le stesse sono state chiuse mediante semplice incollatura, come desumibile dalle loro fotografie depositate in giudizio, ed inoltre, dal loro esame materiale, effettuato nel corso della camera di consiglio, in cui in particolare il Collegio ha preso atto che le stesse non risultano controfirmate sui lembi di chiusura, essendo le sottoscrizioni state apposte al di sotto degli stessi, né del resto le scritte dei timbri sono state apposte su detti lembi, quanto invece, in parte al di sopra, ed in parte al di sotto.
Come già evidenziato in sede cautelare, i predetti plichi non possono conseguentemente ritenersi “sigillati”, considerato che, malgrado il verbo sigillare, come utilizzato nel linguaggio comune, non imponga necessariamente l’apposizione di un sigillo, lo stesso richiede comunque una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso, o rendere evidente ogni tentativo di apertura (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 5.3.2018, n. 497).
In particolare, l’uso dei lembi preincollati dal fabbricante con la dicitura “plico verificabile per ispezione postale”, come ha avuto luogo nel caso di specie, costituisce elemento idoneo a far ritenere il mancato assolvimento all’onere di sigillatura della busta, in modo che ne sia garantita l’integrità, segretezza, identità, provenienza ed immodificabilità della documentazione (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 13.6.2016 n. 6745).
Se è pur vero che, in linea generale, la violazione delle modalità di confezionamento, benché prescritte dalla lex specialis a pena di esclusione, quando si traduca in una mera violazione di carattere formale, non comporti necessariamente l’automatica estromissione dalla gara, laddove invece abbia luogo un effettivo vulnus alle esigenze sostanziali alla cui tutela tali incombenti sono preordinati, la stazione appaltante non può che procedere all’esclusione (C.S., Sez. V, 19.11.2018, n. 6520).
Come detto, nel caso di specie, i plichi presentati dalla controinteressata non erano sigillati, potendo pertanto, in astratto, essere aperti, senza che di ciò restasse traccia, ciò che è palesemente incompatibile con la tutela dei principi di segretezza ed immodificabilità delle offerte».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 554 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.