Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso notificato alla Questura a indirizzo p.e.c. non corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e precisa:
«Invero, la notificazione del ricorso alla Questura di Milano non è stata effettuata all’indirizzo pec corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), come prescritto dall’art. 11 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6502).
La cogenza della disposizione è stata confermata dal codice del processo amministrativo.
L'art. 39, comma 2 c.p.a. prevede che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, mentre l'art. 41, comma 3, conferma che “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”.
Va osservato che l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico non ha inciso sulle disposizioni sopra richiamate. Dispone infatti l’art. 14 comma 2 dell’allegato A al DPCM n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) che, anche in ordine alla domiciliazione delle pubbliche amministrazioni, resta fermo quanto previsto dal regio decreto n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 393 del 28 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.