Precisa il TAR Brescia che: “Il termine di approvazione del PGT non ha carattere perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che il suo superamento non determina la consumazione del potere in capo alla Amministrazione, né l’inefficacia del Piano tardivamente approvato. Coerentemente con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, e nel rispetto del limite alla potestà legislativa regionale rappresentato dai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, deve ribadirsi che l’atto di adozione del piano urbanistico ha durata indeterminata, mentre a scadere sono le misure di salvaguardia ove il piano stesso non venga approvato entro un dato termine (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenze n. 2761/2018 e n. 761/2017). Cosicché, la sanzione di inefficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 13 della L.R. Lombardia n. 12/2005, va correttamente collegata alla violazione del termine per esaminare le osservazioni e apportare al PGT le conseguenti modifiche, e non anche alla tardiva approvazione del piano (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1895/2019)”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 253 del 30 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.