Il TAR Milano, in ordine alla funzione del sopralluogo in una gara d'appalto, precisa che:
«l’obbligo di espletamento del sopralluogo è teleologicamente e funzionalmente preordinato:
- a latere privatistico, a consentire agli aspiranti concorrenti di decidere plena causae cognitio se e come partecipare alla gara, ed in qual guisa concretamente calibrare e modulare la propria offerta al fine di raggiungere l’agognato risultato finale della vittoria nella instauranda procedura concorsuale;
- a latere pubblicistico, a favorire la composizione di un ventaglio di offerte economiche e tecniche, ad opra di una platea di avvertiti operatori professionali, di più elevato livello qualitativo e maggiormente aderenti alle concrete esigenze da soddisfare –oltre che più realistiche ed attendibili da un punto di vista economico- in guisa da soddisfare l’interesse metaindividuale di cui è istituzionalmente portatrice l’Amministrazione aggiudicatrice.
3.5.1. Così che, in uno con le risultanze della elaborazione giurisprudenziale euristicamente intervenuta sul punto, va rimarcato che:
- “l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto” consentendo ai potenziali partecipanti di addivenire “a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi” al fine della “miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (CdS, V, 19 febbraio 2018 n. 1037)”;
- “tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali” (CdS, VI, 23 giugno 2016 n. 2800; CdS, V, 29 maggio 2019, n. 3581; CdS, IV, 19 ottobre 2015, n. 4778).
- proprio in relazione alla ridetta funzione assolta dal sopralluogo, in ossequio al canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme e del “raggiungimento dello scopo”, può reputarsi assimilabile la partecipazione alla gara anche da parte dell’operatore economico che –nella sua specifica qualitas di gestore uscente del servizio, che “per la sua stessa peculiare condizione si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara” (CdS, V, 1497/18)- possa considerarsi avere assolto aliunde un tale adempimento».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 631 del 15 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.