Il TAR Milano rigetta una eccezione di irritualità/tardività della costituzione dell’amministrazione, per non aver essa depositato l’atto impugnato e afferma che:
«A mente dell’art. 46 c.p.a. “1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio”.
La giurisprudenza ha chiarito che, mentre le parti del processo sono libere di determinare le proprie strategie difensive (inclusa tra queste la scelta di non costituirsi, comma 1), l’Amministrazione è in ogni caso obbligata a depositare in giudizio le copie dei provvedimenti impugnati e gli altri documenti indicati dalla norma. In mancanza del deposito la sanzione processuale prevista dall’ordinamento non è l’invalidità della costituzione in giudizio dell’amministrazione, ma la possibilità per il giudice amministrativo di integrare, con metodo acquisitivo, il materiale istruttorio sulla base di quanto meramente dedotto dalla parte ricorrente (in tal senso T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 19/04/2019 n. 2220; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5.11.2018, n. 6429).
Infatti, poiché il processo amministrativo ha per oggetto atti e documenti formati ovvero custoditi dall'Amministrazione, per i quali, non essendovi un immediato e generalizzato accesso da parte del privato, è più difficile l'assolvimento dell'onus probandi nei rigorosi termini di cui all'art. 2697 c.c., grava sull’amministrazione l’onere del deposito di tutti gli atti del procedimento in giudizio, in mancanza dei quali il giudice amministrativo può emanare, anche su richiesta di parte, ordini istruttori tesi a colmare la mancanza di ogni informazione al riguardo (v. in merito artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, c.p.a.).
Deve invece escludersi che il mancato deposito degli atti impugnati comporti conseguenze sulla costituzione in giudizio dell’amministrazione, in quanto è lo stesso art. 46 c.p.a. a distinguere l’onere di deposito della documentazione dalla costituzione in giudizio, stabilendo che il deposito debba avvenire anche in mancanza della costituzione in giudizio. Da ciò consegue che l’inadempimento dell’uno non comporta conseguenze sull’altra».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 656 del 21 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.