Il TAR Milano, con riferimento all’interesse alla rinnovazione della gara di appalto, richiama:
«il pacifico insegnamento per cui la verifica positiva della sussistenza dell’interesse all’impugnativa comporta che l’effettiva utilitas per il ricorrente, riveniente dall’invocato annullamento degli atti gravati, possa essere identificata non solo nel conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, ma anche nella mera rinnovazione della gara; di talchè non sussiste in capo al ricorrente deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza quando le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura; “ciò è tanto più vero nell’ipotesi in cui oggetto di censura sono le stesse regole fondamentali poste a fondamento della valutazione delle offerte, sulla cui base si è svolta la selezione, e le dette regole siano state il frutto di procedure errate e scarsamente intelligibili che abbiano minato l’intero esito del confronto competitivo. L’utilitas – che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre – è quella della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 aprile 2018, n. 2258)” (CdS, III, 22 ottobre 2018, n. 6035).
2.11.3. Del resto si è riconosciuto sussistente l’interesse a ricorrere del soggetto che:
- originariamente escluso dall’Amministrazione, con provvedimento ritenuto legittimo dal Giudice escluso, faccia valere con motivi aggiunti la mancata esclusione della ditta aggiudicataria, al fine di ottenere la riedizione della gara (CGUE,10 maggio 2017, in causa C-131/16, Archus; Cass., SS.UU., 29 dicembre 2017, n.31226);
- esperendo ricorso principale avverso l’aggiudicazione al terzo, sia stato destinatario di un ricorso incidentale “escludente” positivamente scrutinato dal Giudice; in tal caso, e a prescindere dai concorrenti rimasti in gara e utilmente collocati in graduatoria, l’offerente “deve vedersi riconoscere un legittimo interesse all’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario” in quanto “non si può escludere che, anche se la sua offerta fosse giudicata irregolare, l’amministrazione aggiudicatrice sia indotta a constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e proceda di conseguenza all’organizzazione di una nuova procedura di gara” (CGUE, 5 settembre 2019, in causa C-333/18, § 27).
2.11.4. Di talchè:
- se è stato reputato meritevole di tutela con la possibilità di accesso al Giudice (art. 47 Carta di Nizza) -all’uopo recedendo il pur fondamentale principio di autonomia processuale degli Stati membri - l’interesse alla riedizione della procedura, ancorchè soltanto potenziale ed eventuale; di qui l’obbligo di procedere alla disamina: i) dei motivi aggiunti esperiti dal partecipante escluso avverso l’aggiudicazione al terzo, anche in caso di reiezione del ricorso principale avverso l’esclusione; ii) dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione “quali che siano i numeri dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorso”;
- a fortiori la idoneità di un tale interesse strumentale non mai può essere disconosciuta nella ipotesi –quale quella che ci occupa- ove la riedizione della procedura della gara, lungi dall’essere aleatoria e potenziale, si atteggia di contro quale conseguenza necessitata dell’invocato dictum giudiziale di annullamento».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 685 del 24 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.