Il TAR Brescia precisa che “Il permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione, per loro natura pubbliche e destinate a essere trasferite all’ente pubblico, anche nel caso in cui l’esecuzione delle stesse ricada nell’eccezione di cui all’art. 16, comma 2 bis del d. lgs. 50/2016, che le sottrae al rispetto del codice stesso per l’individuazione dell’esecutore, deve essere subordinato all’approvazione di un progetto che deve essere corredato del capitolato speciale d’appalto. Infatti, dovendosi qualificare le opere realizzande come opere pubbliche, è necessario, per il rispetto degli obblighi di verifica e controllo sulla regolarità dell’esecuzione delle stesse, la produzione del documento in questione, a prescindere dall’esonero al ricorso a una procedura di gara per l’individuazione del contraente cui demandare l’esecuzione dei lavori”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 277 del 18 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.