Il TAR Milano precisa che «Secondo la prevalente giurisprudenza, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista, e ciò in quanto esso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione, per cui non si perfeziona con il mero decorrere del tempo ma richiede che concorra tutto quanto prescritto dalla legge per l’attribuzione del bene della vita perseguito (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7/01/2019 n. 113). In tal senso si è espressa anche questa Sezione (v., tra le altre, sent. n. 882 del 03/04/2018), affermando che “la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, giacché in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei presupposti per la realizzazione dell'intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi, considerato che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso, trattandosi non di una deroga al regime autorizzatorio, ma di modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione (T.A.R. Puglia, Bari, III, 12 maggio 2017, n. 492; 14 gennaio 2016, n. 37). Ciò appare in perfetta aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il silenzio assenso non si forma in presenza di lacune documentali essenziali o incompletezze della pratica sottoposta all'esame dell'Amministrazione (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 marzo 2017, n. 556; 12 ottobre 2016, n. 1855)”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 634 del 15 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.