Il TAR Brescia applica i principi recentemente espressi dall’Adunanza Plenaria sulla trasmissibilità degli obblighi di bonifica in caso di fusione per incorporazione e afferma che la trasmissione della responsabilità per l’inquinamento dall’incorporata all’incorporante va riconosciuta anche con riferimento ai processi di fusione per incorporazione avvenuti prima della riforma del diritto societario operata con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 192 del 2 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.