Il TAR Milano, con riferimento alla commistione fra criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, precisa che:
In base a quanto previsto nell’art. 36 del Codice dei Contratti, l'affidamento e l'esecuzione di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, deve infatti avvenire, tra l’altro, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e di pubblicità, nel cui ambito, va ricompreso anche il divieto di commistione fra criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6.3.2017, n. 1293).
IV.2) Sul punto, il Collegio intende evidenziare come detto divieto non debba essere applicato in modo meccanicistico, dovendosi infatti temperarne la portata qualora determinati requisiti di partecipazione, pur se attinenti alle caratteristiche soggettive dell’offerente, siano tuttavia idonei ad essere apprezzati quale garanzia della prestazione del servizio, in quanto incidenti sulle modalità esecutive dello stesso, e quindi, come parametro idoneo ad esprimere talune caratteristiche oggettive dell'offerta (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 5.12.2011, n. 1842).
In particolare, il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, non risulta eluso o violato allorché gli aspetti soggettivi non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali, in modo avulso dal contesto dell'offerta, quanto invece, quale garanzia della prestazione del servizio, secondo le modalità prospettate, e quindi, come parametro afferente le sue caratteristiche oggettive (T.A.R. Campania, Napoli, n.1293/17 cit.)”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 593 del 3 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.